mercoledì 19 marzo 2008

Il Tar respinge il ricorso Moggi

Fonte: gazzetta.it

ROMA, 19 marzo 2008 - Il Tar del Lazio ha ritenuto legittimi gli atti che hanno portato alla sanzione dell'inibizione per cinque anni da tutte le cariche federali e l'ammenda di 50 mila euro inflitta nel luglio 2006 all'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi nell'ambito del processo di Calciopoli. I giudici della III sezione ter, presieduti da Italo Riggio, infatti, hanno emesso la loro sentenza con la quale hanno respinto il ricorso amministrativo proposto dallo stesso Moggi per contestare quella decisione.
RICORSO - Luciano Moggi si era rivolto al Tar del Lazio per impugnare la decisione della Corte federale della Figc del 25 luglio 2006, nella parte in cui è stata confermata la sanzione inflitta nei suoi confronti dalla Commissione d'appello federale il 14 luglio 2006. Ma anche dell'inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta di radiazione dalla Figc, e l'ammenda di 50 mila euro per illecito sportivo commesso nel periodo in cui era d.g della Juventus nonchè il lodo arbitrale del 7 marzo 2006 con il quale la Camera di conciliazione e arbitrato dello sport ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia creata contro la decisione della Corte federale.
MOTIVAZIONI - I giudici amministrativi hanno ritenuto non condivisibile l'eccezione del difetto di giurisdizione in quanto "le sanzioni in questione per la loro natura assumono rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla Juventus, società quotata in Borsa, che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali. Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sè considerate, sono certo rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma intingono altresì su posizioni regolate dall'ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice".

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